TASI

TASI

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

CHI PAGA LA TASI
Il soggetto passivo dell’imposta è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari che costituiscono il presupposto della TASI.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, usufruttuario, ecc, entrambi i soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura che verrà stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.

QUANDO SI PAGA
Il versamento deve essere eseguito in due rate:

•    la prima rata entro il 16.06.2019 (termine prorogato al 17.06.2019, in quanto il 16.06.2019 cade di domenica), sulla base delle aliquote e detrazioni di imposta deliberate dal Comune per l'anno 2018 (entro tale termine é possibile effettuare il pagamento in unica soluzione);
•    la seconda entro il 16.12.2019, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno 2019 sulla base delle aliquote e detrazioni di imposta deliberate dal Comune.

DOVE E COME SI PAGA
Il pagamento dovrà essere eseguito in autoliquidazione utilizzando il modello F24
I codici tributo sono i seguenti:
•    “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
•    “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.” (Nota: da non utilizzare per il Comune di Pietra Ligure)
•    “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.” (Nota: da non utilizzare per il Comune di Pietra Ligure)
•    “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
•    “3962” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”
•    “3963” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”

Il Codice ente/codice Comune di Pietra Ligure è G605.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (comma 166, art. 1, Legge 296 del 27.12.2006).

QUANTO SI PAGA

La base imponibile del tributo è la stessa prevista per l‘applicazione dell’IMU ed è così determinata:


(rendita catastale + 5%) x 160


Le aliquote e detrazioni deliberate dal Comune di Pietra Ligure per l’anno 2019 sono le seguenti:

Fattispecie imponibile

Aliquota

Codice

Tributo

Abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

2,50‰

3958

Immobili assimilati all’abitazione principale, accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze e precisamente:

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008;

• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

• unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggetti terzi;

2,50‰

3958

Immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, A/8 e A/9 non adibiti od equiparati ad abitazione principale

0,80‰

3961

Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie

 

0,00‰

 

Detrazione per l’abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, per legge e/o regolamento, e relative pertinenze.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

euro 200,00

fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta

 

 

Per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, il pagamento dell’imposta è effettuato sulla base della seguente ripartizione:
• 90% a carico del proprietario
• 10% a carico dell’occupante

Italiani residenti all'Estero

Il decreto legge 47/2014 art. 9 bis stabilisce che a partire dall'anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. A partire dall'anno 2016 tale immobile é quindi esente dall'imposta comunale in oggetto (TASI).